Sciacquone ed rumore intollerabile

2023-03-23 15:18:28 By : Ms. Ada Yu

Quando una condomina costruisce un nuovo bagno che magari è immediatamente confinante col muro della camera da letto del vicino il rischio che sorga un conflitto tra i due partecipanti al condominio è elevatissimo.

Non vi è dubbio che, a causa del nuovo bagno, il vicino si ritrovi a subire una serie di fastidi mai riscontrati prima e, in particolare, "rumori" di diversa natura prodotti sia di giorno che di notte dai nuovi impianti idrici di carico e scarico.

Per evitare un inutile conflitto il costruttore del secondo bagno dovrebbe realizzare una serie di opere idonee a ridurre le immissioni. In ogni caso non bisogna sottovalutare il "problema sciacquone".

Secondo l'articolo 844 c.c., il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avendo anche riguardo alla condizione dei luoghi. Tale norma trova piena applicazione in ambito condominiale.

In particolare, ai fini della valutazione del limite di tollerabilità delle immissioni acustiche, la giurisprudenza pressoché unanime è approdata alla conclusione che debba applicarsi il cosiddetto "criterio comparativo".

Tale criterio consiste nel confrontare il livello medio del rumore di fondo con quello del rumore rilevato nel luogo soggetto alle immissioni, al fine di verificare se sussista un incremento non tollerabile del livello medio di rumorosità.

In particolare, la giurisprudenza si è orientata nel senso di ritenere violato il limite della normale tollerabilità delle immissioni acustiche allorché, sul luogo che subisce le immissioni, si riscontri un incremento dell'intensità del livello medio del rumore di fondo di oltre 3 decibel.

Spetta al giudice del merito sia accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità sia l'individuazione degli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della normale tollerabilità.

In ogni caso, non sussiste un diritto al silenzio assoluto quanto piuttosto a non subire rumori eccessivi che superino la normale tollerabilità tenuto conto delle situazioni soggettive.

Recentemente la Cassazione si è occupata del conflitto tra due vicini, uno dei quali aveva realizzato un secondo bagno, installando la cassetta di incasso del wc in una parete (avente lo spessore di cm22), adiacente la stanza da letto dell'appartamento confinante ove era posta la testiera del letto. I vicini disturbati si sono rivolti al Tribunale che, però, ha rigettato la domanda.

Al contrario la Corte di Appello, anche in considerazioni delle valutazioni del CTU, ha accertato che le immissioni arrecavano disturbo al riposo anche nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino, pregiudicando la normale qualità della vita in un luogo destinato al riposo.

Del resto lo stesso CTU ha notato che la cassetta di incasso del wc era stata installata nel muro divisorio, avente lo spessore ridotto, mentre avrebbe potuto trovare collocazione nel loro locale bagno.

Alla luce di quanto sopra la Corte ha condannato il costruttore del secondo bagno al pagamento in via equitativa di € 500,00 l'anno, con decorrenza dal 2003, considerando il disturbo nelle ore notturne, aggravato dal frequente uso del bagno in tali ore notturne da parte del convenuto.

Il soccombente si è rivolto alla Cassazione, contestando la decisione della Corte di liquidare il danno senza che ne fosse stata fornita la prova.

La Cassazione ha pienamente condiviso la soluzione dei giudici di secondo grado.

I giudici supremi - così come i giudici di secondo grado - hanno precisato che le immissioni intollerabili dello sciacquone possano violare l'articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti umani.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha già chiarito che quando l'inquinamento raggiunge un certo livello di gravità e causa un "pregiudizio al diritto al riposo" si può ritenere violato l'articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata).

In particolare i giudici supremi hanno rilevato che il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi a seguito della cd. "comunitarizzazione" della CEDU).

Inevitabile, quindi, l'ordine ai proprietari di rivedere la collocazione dello sciacquone e di risarcire con 500 euro all'anno i vicini di casa, a decorrere dal 2003.

Rumori provenienti dal bagno del vicino. Non sempre scatta il risarcimento

Sentenza Scarica Cass. 28 luglio 2021 n. 21649

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Decoro architettonico, immissioni rumorose e dimostrazione della violazione ed intollerabilità. Capita spesso che i locali del piano terra di un edificio condominiale siano adibiti ad uso commerciale ospitando

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